(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38
                         del 2 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  1  della  legge  regionale  "Misure  urgenti  per  la
formazione professionale",  approvata  dal  Consiglio  regionale  con
delibera  n.    187  del 25 febbraio 1997, sono apportate le seguenti
modifiche:
   1) le lettere a) e b) del comma 1 sono cosi' sostituite:
    "a) le risorse  finanziarie  complessivamente  disponibili  nelle
singole   annualita'   del  sottoprogramma  del  Programma  Operativo
Plurifondo  (POP)  Puglia  1994/1999,  cosi'   come   programmate   o
eventualmente  riprogrammate,  sono  assegnate  sulla  base di avvisi
pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a  favore
delle  imprese,  di  criteri,  termini  e procedure di cui alla legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3;
    b) nonche' - limitatamente alle attivita' di tipo  consolidato  -
con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione
preveda  l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo e all'elenco
previsti dall'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54";
   2) al comma 2, le parole "vengono  ripartite  nel  modo  seguente"
sono sostituite dalle parole "vengono utilizzate:";
   3) le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono cosi' sostituite:
    "a)  per  le  azioni  in  favore  delle imprese, nel rispetto dei
criteri, termini e procedure previsti dal bando di gara approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale
fine, l'efficacia dell'art. 62 della legge regionale n. 3 del 1995 e'
sospesa limitatamente all'anno 1997;
    b) per le azioni proposte  dagli  enti  gestori  convenzionati  e
delegati  -  limitatamente  alle  attivita' di tipo consolidato - con
procedura di selezione aperta che privilegi interventi  formativi  la
cui   attuazione  preveda  l'utilizzazione  degli  operatori  di  cui
all'albo e all'elenco previsti dalla legge regionale n. 54 del  1978.
Per  la  realizzazione  di  tali  azioni  possono  essere utilizzate,
altresi', le risorse rivenienti dalle  disponibilita'  relative  alle
annualita'   1994,   1995  e  1996.  Contestualmente  alle  attivita'
formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il  parametro
ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento".
  2. L'art. 3 (Cofinanziamento statale per l'anno 1996) e' soppresso.
  3.  Al  comma  4  dell'art. 4, il secondo periodo che inizia con le
parole "Per favorire" e che termina con "legge regionale 18  dicembre
1996, n. 27" e' soppresso.
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 28 marzo 1997
                               DISTASO